La Corte di Cassazione torna sul tema relativo alla cd. manipolazione del tasso Euribor dopo la nota ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023.
Infatti, con la nota ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Corte aveva affermato che la nullità derivava direttamente dalla natura del singolo contratto stipulato con riferimento all'Euribor, quale «contratto “a valle” dell'intesa restrittiva della concorrenza», cioè quale “applicazione” di quell'intesa.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, infatti, con la Sentenza n. 12007/2024 del 3 maggio scorso, rende meno fervide le speranze dei consumatori per un rimborso automatico degli interessi legati al parametro Euribor di cui avevamo parlato nei nostri precedenti articoli.
La Corte, infatti, chiamata ad esprimersi sul caso riguardante un mutuo ipotecario, ha determinato, tra le altre questioni sottoposte alla sua attenzione, che l’accusa di manipolazione debba essere dimostrata, affermando quindi il principio che i mutui, interessati dalla vicenda dell’Euribor manipolato, non siano nulli tout court.
Di conseguenza, secondo i giudici, chi invoca la nullità della clausola Euribor, deve fornire non solo la prova dell’esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche il fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obiettivo e quel parametro sia stato effettivamente alterato.
Tutto ciò si traduce quindi nella necessità, da parte del consumatore ricorrente, di dimostrare in giudizio che la banca fosse a conoscenza dell’esistenza restrittiva della concorrenza al momento della conclusione del contratto, che la stessa fosse o direttamente partecipe di quell’intesa o almeno consapevole della sussistenza di una intesa tra le altre banche per alterare il valore dell’Euribor e che abbia inteso avvalersi di tale risultato.
Per quanto riguarda poi gli interessi dei mutui agganciati ai tassi Euribor, sarà necessario dimostrare che l’alterazione del parametro abbia effettivamente inciso sullo specifico rapporto e in quale misura. In tal caso, afferma la Corte, qualora non sia possibile ricostruire il valore “genuino” del tasso, al netto dell'illegittima alterazione, le conseguenze andranno valutate caso per caso secondo i principi generali dell'ordinamento.
Solo a queste condizioni quindi la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 che aveva portato alla luce una intesa restrittiva della concorrenza fra otto delle principali banche europee per la determinazione del tasso Euribor costituisce “prova privilegiata”.
Sarà perciò indispensabile fornire le prove concrete del danno subito per qualificare come inefficace la clausola negoziale, almeno per i clienti delle banche non coinvolte.
Alla luce quindi di quanto ultimamente deciso dalla Cassazione, la strada per i consumatori eventualmente coinvolti si presenta decisamente in salita.