Dopo la nota ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 della terza sezione della Corte di Cassazione, che ha dichiarato la nullità del tasso di interesse determinato facendo riferimento al tasso Euribor, si susseguono le decisioni dei tribunali che ne prendono atto ed emettono provvedimenti in cui si dà peso a quanto indicato nell’ordinanza stessa.
Infatti tale ordinanza che fa riferimento al tasso Euribor, un tasso manipolato dal 29/9/2005 al 30/5/2008 per effetto di un cartello bancario tra otto tra le principali Banche Europee, con conseguente violazione della normativa antitrust italiana ed europea, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato», anche se la banca non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale.
Il problema che si presenta ora è che la giurisprudenza ordinaria interpreta in modo diverso e sempre meno allineato tale ordinanza, per cui l’applicazione pratica non dispone sulla stessa linea le diverse decisioni.
Se a Milano infatti, con la decisione n. 2221 del 21 febbraio è stata respinta una domanda avente ad oggetto la richiesta di ricalcolo relativa a due contratti di leasing in quanto, secondo i giudici, la disciplina Antitrust è volta a tutelare il mercato in sé e gli accertamenti della Comunità Europea hanno riguardato il mercato dei derivati, sostenendo quindi che il leasing in questione non è lo sbocco dell’intesa vietata, a Torino invece, con sentenza del 29 gennaio 2024 è stato sostenuto che il contratto di finanziamento di banche non aderenti all’intesa anti-concorrenziale non possa essere qualificato come contratto “a valle” di un’intesa illecita.
Secondo il Tribunale di Livorno invece la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo per relationem al tasso EURIBOR, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e accertata in sede di Commissione UE. Di conseguenza, solo in tale caso può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, il contratto “a valle” sia l’attuazione dell’intesa illecita “a monte”, presupposto necessario per applicare l’art. 2 della l. n. 287/1990.
A queste sentenze se ne sono aggiunte altre (Tribunali di Cagliari, Trieste, Catanzaro) che, con varie motivazioni hanno approcciato in modo diverso l’ordinanza della Cassazione.
Secondo alcuni giuristi, anche gli interessi a tasso fisso pagati nello stesso periodo manipolato sarebbero, sebbene indirettamente, affetti da manipolazione, e quindi passibili di essere dichiarati nulli dai tribunali, in quanto legati al parametro Eurirs fissato a partire dall’Euribor. Non appaiono invece credibili le voci in base alle quali il mercato dei mutui (dei leasing e dei finanziamenti) potrebbe essere deteriorato dalle sentenze di nullità dell’Euribor che si attendono nei prossimi mesi, posto che le conseguenze giuridiche, benché dipendenti dai diversi tribunali, si risolveranno in una sostituzione dell’Euribor al tasso legale vigente negli anni di manipolazione (tra il 2,5% e il 3%), oppure ai tassi Bot.
Ci sarà una interpretazione univoca da parte della Cassazione a Sezioni Unite o si andrà verso un fenomeno di risarcimento di massa al quale verosimilmente parteciperanno enti locali, aziende e privati cittadini, e dunque tutti coloro che hanno pagato interessi nel periodo accertato come manipolato dalla Commissione Europea?
Per il momento possiamo solo parafrasare Confucio ed affermare “Grande è la confusione sotto il cielo.”