Come anticipato nel precedente articolo pubblicato (che puoi leggere qui), grazie all'impegno unitario svolto a livello territoriale dalla Cisl Veneto insieme alle categorie della FP e della FNP, la Regione Veneto finalmente dà applicazione al Decreto Legislativo n.124/98 e dispone ai Direttori Generali delle ULSS di dare seguito alle indicazioni del DL.
Nel Decreto Legislativo citato si esplicita chiaramente che, laddove non vi sia la possibilità di rispettare le priorità indicate nell’impegnativa per le prime visite, si possa ricorrere alla libera professione intramuraria con oneri a carico dell’Azienda, ad eccezione del ticket.
Nello specifico, la regione Veneto garantisce - se non viene rispettato il tempo di attesa previsto dal Cup sulla base della priorità assegnata - che la prestazione sia effettuata tramite ricorso alla libera professione intramuraria con oneri a carico dell’Azienda, ad eccezione del ticket.
Ma come è possibile verificare in autonomia se il tempo di attesa è conforme alla priorità indicata nell’impegnativa, sulla base della tipologia di visita o esame necessario?
Occorre fare riferimento alle tabelle pubblicate al seguente link: clicca qui, che riporta il Piano Regionale di governo delle liste di attesa, “finalizzato a garantire un equo e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari che si realizza con l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza e l’accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri”.
Qualora risultasse superato il tempo di attesa, il cittadino dovrà presentare una formale istanza di autorizzazione (in via cartacea) indirizzata e inviata alla U.L.S.S. o una richiesta in via telematica (vedi modulo) per poter fruire della prestazione nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, riportando in allegato l'impegnativa e il promemoria rilasciato dal CUP (dove si attesta la data di appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità assegnata, con l'eventuale rifiuto dell'appuntamento proposto e/o l'effettiva scadenza dei termini di preappuntamento).
La ULSS o altra azienda di competenza, ricevuta la richiesta, dovrà prendere in carico l'utente e rispondere al suo bisogno di salute, garantendo quanto indicato nel DL.
Attenzione perché questo meccanismo non vale per le prestazioni effettuate in regime di libera concorrenza diversa dalla intramuraria.
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A cura dell’Avv. Matteo Ostengo