La recente ordinanza 19377/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che non vi è più alcun obbligo per le autorità di indicare il tipo di strumento di rilevamento della velocità, ma solo di segnalare genericamente la presenza di un sistema di misurazione della velocità.
Fino ad oggi, la prassi prevedeva che le autorità dovessero specificare se si trattasse di un autovelox, un tutor o altri sistemi di rilevazione. Questa chiarezza permetteva agli automobilisti di adeguare il loro comportamento in maniera consapevole e informata. Ora, con la nuova ordinanza, basterà un generico avviso di "sistema di rilevazione della velocità". Questo cambiamento riduce la trasparenza e potrebbe facilmente essere percepito come un mezzo per aumentare vertiginosamente il numero di sanzioni.
È vero che l'ordinanza mantiene l'obbligo di segnalazione preventiva, ma senza la specifica del tipo di rilevatore, il margine di incertezza per gli automobilisti aumenta. Una segnalazione generica non permette ai guidatori di sapere esattamente cosa aspettarsi, il che può creare confusione e incertezza. Infatti, la logica dei sistemi di rilevazione della velocità e dell’obbligo di loro segnalazione preventiva dovrebbe risiedere nell’intento dissuasorio e non in quello meramente punitivo degli automobilisti.
L'ordinanza 19377/2024 della Corte di Cassazione segna dunque un significativo cambiamento nell'approccio alla rilevazione della velocità sulle strade italiane. Mentre le autorità potrebbero vedere in questa decisione un mezzo per migliorare l'efficacia delle misure di controllo, allo stesso tempo questo rappresenta un passo indietro nella trasparenza e nella tutela dei diritti degli automobilisti.