L’Autorità di Vigilanza austriaca (FMA), ha vietato a FWU Life Insurance Austria di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024.
A causa del deterioramento delle condizioni finanziarie dei gruppi assicurativi FWU Life Insurance Lux, con sede in Lussemburgo e FWU Life Insurance Austria, le autorità di vigilanza di questi Paesi hanno quindi preso provvedimenti di vigilanza nei confronti di queste compagnie, che operano anche in Italia nel Ramo Vita.
Lo scorso 19 luglio, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa FWU AG.
Nel diffondere la notizia, l’Autorità di Vigilanza assicurativa italiana IVASS, informa anche che in Italia sono presenti circa 100.000 sottoscrittori di polizze emesse da tali società.
Le stesse sono state ammesse alla sospensione dei pagamenti per un periodo massimo di 6 mesi e attualmente non possono sottoscrivere nuovi contratti.
La stessa IVASS, con un proprio comunicato dello scorso 5 agosto, ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti della FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. e della FWU LIFE INSURANCE AUSTRIA AG di istituire un punto di contatto a cui la clientela possa rivolgersi per avere le informazioni necessarie alla migliore gestione della propria posizione assicurativa.
Presso IVASS è attivo dal lunedì al venerdì il Contact Center Consumatori: 800-486661 dalle ore 8:30 alle ore 14:30.
ISTRUZIONI PER I SOTTOSCRITTORI
Il sottoscrittore ha diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito/venduto la sua polizza.
Il cliente ha infatti diritto di agire nei confronti del venditore/intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e/o di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che, quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione, etc.) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria.
Dovrà quindi essere verificato se l’intermediario abbia:
- consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- accertato che il prodotto assicurativo proposto fosse adeguato anche sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- appurato che le caratteristiche della polizza fossero coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
- venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, e che per ciascuna di esse abbia consegnato tanti Kid quante erano le opzioni di investimento sottostanti.
In tali ipotesi, il cliente potrà aver diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza, ottenendo quindi la restituzione degli importi investiti.
Consigliamo quindi ai sottoscrittori delle polizze di rivolgersi alla nostra associazione per valutare e tutelare al meglio la propria posizione.
A cura di Lorenzo Perlini