La stagione dei concerti è alle porte e con questa riappare il fenomeno del secondary ticketing, il mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo su internet dove si trovano biglietti di eventi con il tutto esaurito ma a prezzi enormemente maggiorati. Questa attività per la legge è illegale.
Secondary ticketing
Molti i concerti estivi che hanno già registrato il tutto esaurito, ma i fan non demordono e cercano affannosamente di procurarsi un biglietto per assistere alla performace del loro beniamino. In questi casi si ricorre alla rete, dove si possono trovare gli agognati biglietti ma a caro prezzo, ecco come nasce e prospera il secondary ticketing. Il fenomeno era cresciuto tantissimo negli anni passati, con somme astronomiche sborsate per un singolo biglietto e con la possibilità di essere truffati sempre dietro l’angolo.
Interviene la legge
Alla fine l’attività è stata regolamentata con la legge 11 dicembre 2016 n,232, che vieta la vendita o il collocamento di biglietti da parte di soggetti non autorizzati (ovvero diversi dai siti internet ufficiali degli organizzatori, i box office autorizzati, oppure i siti internet di rivendita primari). Mentre la rivendita può essere effettuata sia dai soggetti autorizzati sia da singoli cittadini purché venga fatta in modo occasionale e senza finalità commerciali.
Inoltre per entrambi il prezzo della rivendita deve essere uguale al valore "nominale", vale a dire che il prezzo deve essere quello stampato sul biglietto originario, stabilito dagli organizzatori dell'evento. I rivenditori autorizzati possono applicare, in aggiunta al prezzo nominale del biglietto, delle commissioni che remunerano i costi di modifica del nominativo sul biglietto e di gestione della pratica di intermediazione. Questi costi devono essere chiaramente evidenziati in modo che l'acquirente possa verificare che il prezzo del biglietto corrisponda a quello nominale.
Impossibilità a partecipare
Le date dei tour sono decise con largo anticipo e di conseguenza anche l’attività di vendita dei biglietti. A volte capita che dopo aver acquistato il biglietto non si possa partecipare, come bisogna comportarsi per vendere il biglietto rispettando le norme?
In questi casi la soluzione è semplice perché la legge obbliga, sia i siti internet di rivendita primari che i siti internet ufficiali, ad assicurare i servizi di rimessa in vendita e di cambio nominativo. Inoltre, anche i punti vendita fisici (o "box office"), al pari di quelli online, devono fornire i servizi di cambio nominativo e di rimessa in vendita. I costi per il servizio sono pochi euro (2/4 euro in genere).
I consigli
Adiconsum Veneto ricorda che l’attività di vendita dei biglietti è soggetta a specifica autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. E invita i fan a segnalare all’Autorità i tentativi di vendita dei biglietti fuori dai casi stabiliti dalla legge ovvero ad un prezzo superiore a quello nominale. L’Associazione rammenta che la vendita fuori dai circuiti ufficiali è ammissibile solo ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale dei titoli effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali