Prorogata anche per il 2024 l'Anticipo Pensionistico (Ape) Sociale ma con dei cambiamenti. Ma cos'è l'Ape Sociale e chi ne ha diritto? Vediamo le regole contenute nella recente circolare Inps (35/2024).
L'Ape Sociale è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in particolari condizioni. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio, soggetta a limiti di spesa.
Chi ne ha diritto
Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021.
I requisiti richiesti
I lavoratori interessati, al momento della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 63 anni e 5 mesi di età (novità 2024);
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni
Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell’allegato 3, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni; - non essere titolari di alcuna pensione diretta.
Per ottenere l'Ape Sociale bisogna aver cessato qualsiasi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.
L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (novità 2024)
Il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
I percettori di Ape Sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
A quanto ammonta l'Ape Sociale
L'indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa. Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).
Come si ottiene
Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’Inps. Bisogna fare una prima domanda per verificare le condizioni di accesso che conduce alla certificazione del diritto e una seconda domanda per ottenere la liquidazione. Al fine di non perdere ratei di trattamento, chi al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
- 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero. Ad ogni modo la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.