L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 4 milioni di euro la società Verisure per aver pubblicizzato in maniera ingannevole il suo sistema di allarme, aver ostacolato il recesso dal contratto nonché attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento riconosciuto ai consumatori dalla legge.
Dopo il termine della fase istruttria iniziata lo scorso anno, di cui vi avevamo dato notizia qui, Antitrust ha sanzionato, per oltre 4 milioni di euro, Verisure Italy S.r.l., fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, per quattro condotte in violazione del Codice del consumo.
Verisure ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web). In particolare, ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d’uso gratuito.
E' dal 2022 che la società, nella fase di recesso dal contratto, attua una condotta aggressiva con una serie di comportamenti che ostacolano la conclusione del rapporto richiesto dal consumatore, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme.
Verisure, dal 2019, inizia immediatamente a prestare il servizio durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo. Questo avvio immediato era automaticamente previsto con la sottoscrizione del contratto predisposto dalla società. Infine, è anche risultata ambigua l’indicazione - inserita nelle condizioni contrattuali dal 2019 al 30 ottobre 2023 - relativa al foro competente cui il consumatore si sarebbe potuto rivolgere, in caso di eventuali controversie con la società: non è stato infatti esplicitato chiaramente che questo foro coincide, come previsto dal Codice del consumo, con quello di residenza o domicilio del consumatore.