Quando si può accendere il riscaldamento nella nostra regione?

L'autunno è arrivato portando pioggia e basse temperature. La tentazione di accendere i riscaldamenti diventa sempre più forte ma attenzione bisogna rispettare le regole stabilite per legge non solo per la data di inizio ma anche per i gradi e il numero di ore giornaliere massime di utilizzo. Andiamo a conoscerle

L’autunno 2024 è arrivato e le temperature stanno scendendo e la tentazione di accendere il riscaldamento è alta. Tuttavia bisogna sapere che bisogna rispettare le regole del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412. Il decreto stabilisce  la data di accensione/spegnimento dei riscaldamenti e il numero massimo di ore giornaliere in cui l'impianto può rimanere accesso.Inoltre con il DPR l'L’Italia è stata divisa in 6 zone, in ciascuna ci sono date di accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento e sono regolate anche le ore giornaliere massime consentite.

Le zone climatiche in Italia

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

Nella nostra regione le provincie di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso sono in zona climatica E, la provincia di Belluno in zona climatica F, mentre le provincie di Verona di Vicenza sono prevalentemente in zona climatica E ma con qualche eccezione in F e Brenzone sul Garda in D.

Attenzione perché in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

I valori di temperatura dell’aria sono per le case 20 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili da 18 gradi. I gradi di tolleranza sono più o meno 2 gradi.

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Nel 2022 Enea aveva pubblicato un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, il documento può essere ancora utile e si può scaricare a questo indirizzo qui.